Volkswagen ed emissioni inquinanti: class action, domanda inammissibile, difficoltà probatorie
Per valutare l’esistenza, o no, di diritti omogenei al risarcimento del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette, tale è il caso all’esame del tribunale, non rileva la possibile divaricazione sul piano del quantum, ma l’alterazione del processo decisionale di acquisto da parte del singolo consumatore per effetto della pretesa pratica commerciale scorretta/ingannevole, perché utilizzando scorrettamente i criteri ed i parametri di prova previsti dal metodo normalizzato e ciò in violazione della vigente disciplina o almeno tradendo ratio e finalità e li comunicano poi ai consumatori in modo da influenzare illegittimamente le scelte di consumo anche facendo apparire come ufficiali ed attendibili dati che, al contrario, tali non sono.
Deve essere dichiarata inammissibile l’azione svolta nei confronti di Volkswagen Italia, poiché, evocata quale distributore per l’Italia degli autoveicoli a marchio VW, non risulta in alcun modo dedotto come essa abbia concorso con Volkswagen AG nelle condotte presuntivamente illecite, quantomeno in termini di consapevole divulgazione di dati inattendibili.
[Tribunale di Venezia, ordinanza del 12.1.2016].