Vizio di omessa pronuncia

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, dovendosi altrimenti ravvisare una statuizione implicita di rigetto quando la eccezione asseritamente non esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia [Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 22.9.2014, n. 19964].

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