Vittoria in primo grado per risarcimento danni: potere di diversa qualificazione giuridica della responsabilità del giudice d’appello, giudicato implicito e appello incidentale

Va condiviso il principio secondo il quale l’individuazione, da parte del giudice di primo grado, di un titolo di responsabilità per il risarcimento dei danni, non comporta la formazione di un giudicato implicito, trattandosi di mera qualificazione giuridica, sicché l’attore, totalmente vittorioso in primo grado, non ha l’onere di proporre appello incidentale al fine di far ricondurre la responsabilità del danneggiante ad una diversa fonte sulla base dei medesimi fatti ritualmente dedotti dalla parte istante. Ed invero, il giudice d’appello ha il potere-dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purchè nell’ambito delle questioni riproposte col gravame e con il limite di lasciare inalterati il “petitum” e la “causa petendi” e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 21.6.2018, n. 16329