Violazioni del codice della strada, sanzione pecuniaria congiunta a sanzione accessoria del sequestro del veicolo, opposizione: quale giurisdizione?

Con riferimento all’individuazione del giudice munito di giurisdizione a decidere avverso il provvedimento con cui viene comminata una sanzione pecuniaria congiunta alla sanzione accessoria del sequestro del veicolo disposte a seguito di violazioni del codice della strada va affermato che in caso di opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del Codice della strada va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

 

Massime rilevanti

La giurisdizione sulle controversie relative al fermo di beni mobili registrati, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 86 appartiene al giudice ordinario quando il provvedimento impugnato concerne violazioni al codice della strada e al giudice tributario, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1, e art. 19, comma 1, lett. e-ter, solo quando il provvedimento impugnato concerne la riscossione di tributi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 15425 del 07/07/2014).

 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 30.1.2017, n. 2221