Violazione dell’obbligo di formazione continua per assorbenti impegni professionali: illecito disciplinare

L’obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell’iscrizione nell’albo e non subisce deroga né attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilità materiale di acquisire i “crediti formativi” richiesti giacché, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalità regolamentari previste solo dall’iscritto all’albo che svolga la propria attività in modo marginale, episodico e discontinuo.

Ai sensi dell’art. 70 co. 6 cdf, la sanzione edittale per la violazione dell’obbligo deontologico di aggiornamento professionale e di formazione continua (Reg. CNF n. 6/2014 e art. 15 cdf) è l’avvertimento, che può essere attenuata in richiamo ovvero aggravata in sospensione fino a 2 mesi, avuto riguardo al comportamento complessivo dell’incolpato ed alle peculiarità della fattispecie concreta (art. 21 cdf).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Gaziano), sentenza n. 68 del 29 luglio 2019 (pubbl. 30.12.2019)