Violazione dell’obbligo di comunicazione delle ordinanze per posta elettronica o fax

Il comma 4 dell’art. 136 cod. proc. civ., prevedeva, in materia di notificazioni e comunicazioni, l’obbligo di comunicazione delle ordinanze per posta elettronica o per fax. La norma è stata introdotta dal D.L. n. 137 del 2011, art. 2, comma 35-ter, lett. b), entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (il 13/08/2011) e non modificato, sul punto, dalla legge di conversione (L. n. 148 del 2011), entrata in vigore il 17 settembre 2011); è poi stata abrogata dalla L. n. 183 del 2011, art. 25, con effetto dal 15 dicembre 2011. La norma è quindi rimasta in vigore dal 13 agosto 2011 al 15 dicembre 2011, trovando quindi applicazione con riferimento alle ordinanze disposte in tale arco temporale. Ne consegue che va accolta l’istanza di rimessione in termine rispetto agli adempimenti disposti con ordinanza notificata, in detto arco di tempo, presso la cancelleria, senza invio alla parte anche per fax o per posta elettronica [Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.1.2015, n. 1586].

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