Violazione del principio di non contestazione: come dedurlo in cassazione

Il ricorrente che deduca la violazione del principio di non contestazione ha l’onere di trascrivere non solo le circostanze allegate nel proprio atto introduttivo del giudizio ma anche quelle allegate nel corrispondente atto responsivo della controparte, evidenziando di conseguenza quali circostanze di fatto avrebbero dovuto essere ritenute non contestate e, dunque, espunte dal thema decidendum; d’altronde, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo qualora il ricorrente lamenti che il Giudice di merito abbia: a) posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fu ..........

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