Violazione del codice della strada, ricorso amministrativo, giudizio dinanzi al giudice di pace, costituzione in via telematica della prefettura, dubbio sull’autenticità dei documenti, poteri istruttori del giudice

Nel caso in cui l’Amministrazione abbia inviato in via telematica la comparsa di costituzione e risposta con i documenti allegati ed in presenza del dubbio circa l’autenticità degli atti e dei documenti comunque spediti al suo ufficio, il Giudice di Pace deve richiedere alla Prefettura l’esibizione in originale o in copia conforme degli stessi, esercitando in tal modo doverosamente i poteri istruttori previsti dall’art. 421 c.p.c. ai fini dell’adempimento del suo obbligo istituzionale di pronunciare la decisione sul fondamento del rapporto sanzionatorio. D’altra parte, tutti i documenti funzionali alla valutazione della legittimità dell’ordinanza ingiunzione sono ricompresi fra quegli atti menzionati dall’art. 6 co. 8 D.Lgs, n. 150/2011 e, con riguardo alla loro produzione, non opera la preclusione sancita dall’art. 416 c.p.c., attesa la riconfermata natura ordinatoria del termine di cui al citato art. 6 co. 8, che implica la loro “immanente” utilizzabilità a fini probatori (ipotesi violazione del codice della strada in cui, avverso il verbale contestazione, l’autore dell’infrazione proponeva ricorso amministrativo che il Prefetto respingeva, con conseguente ricorso dell’ingiunto al competente g.d.p. per l’annullamento del provvedimento prefettizio;  avverso la sentenza di accoglimento di tale ricorso – secondo cui l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità e la documentazione relativa alla violazione sono stati inviati tramite p.e.c. e data tale modalità trasmissiva, non fornendo alcuna garanzia di autenticità degli atti e dei documenti ricevuti dall’ufficio giudiziario, gli stessi devono ritenersi “tamquam non essent” – ricorreva in appello la Prefettura).

 

Tribunale di Bari, sentenza del 31.10.2019 n. 4049