Violazione del codice della strada, patente a punti, mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente, opposizione a sanzione amministrativa, competenza territoriale

Il locus commissi delicti dell’illecito omissivo di cui all’art. 126-bis cod. strada, quale luogo dove deve pervenire la comunicazione, coincide con il luogo dell’accertamento, poiché l’autorità procedente è la stessa che ha elevato la sanzione comportante la perdita del punteggio.

Va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), e dell’art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost. (nel caso di specie, erano state sollevate questioni di legittimità costituzionale delle richiamate disposizioni di legge nella parte in cui, in base all’interpretazione assunta come diritto vivente, individuano, quale giudice competente a conoscere dell’opposizione a sanzione amministrativa per mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione, il giudice del luogo in cui i suddetti dati sarebbero dovuti pervenire, anziché il giudice del luogo di residenza o domicilio di colui che è tenuto ad effettuare la comunicazione, con la conseguenza che avendo il Centro nazionale accertamento infrazioni – CNAI sede in Roma, la detta competenza spetterebbe al Giudice di pace di Roma e, di conseguenza, irragionevole e lesiva del diritto di difesa, del principio del giudice naturale e di quello di parità delle parti nel processo).

 

Corte Costituzionale, ordinanza del 14.12.2018, n. 237