Violazione del codice della strada, cartella esattoriale, opposizione per omissione o invalidità o inesistenza della notifica del verbale

In caso di opposizione a cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazione al C.d.S. che si assuma essere stato ritualmente notificato dal concessionario esattoriale, il destinatario della suddetta cartella – che deduca l’omissione o l’invalidità assoluta o l’inesistenza della notificazione del suddetto verbale e, per l’effetto, chieda l’annullamento dell’impugnata cartella – non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante della notificazione del verbale di accertamento presupposto, non potendo essere fatti anche valere vizi che attengano al merito della pretesa sanzionatoria. L’allegazione di tali vizi è, invece, necessaria solo qualora sia proposta opposizione a cartella esattoriale fondata su ordinanza-ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, implicando, invero, l’emissione della stessa che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore, che ha, perciò, avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell’esercitata pretesa sanzionatoria. Pertanto, ove a seguito della formulazione di opposizione a cartella esattoriale basata su verbale di accertamento sia rimasta comprovata l’invalidità assoluta della sua notificazione fatta valere in via esclusiva dal destinatario dell’atto impositivo (nella fattispecie a seguito di positivo esperimento della querela di falso in ordine alla veridicità dell’attestazione del compimento delle modalità notificatorie di cui all’art. 139 c.p.c.), la pretesa sanzionatoria della P.A. deve essere ritenuta estinta, con il conseguente annullamento dell’impugnato atto esattoriale.

 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.5.2019, n. 11789