Verifica della legitimatio ad causam e limite del giudicato interno espresso

La verifica, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, della “legitimatio ad causam”, in quanto essa si ricollega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, trattandosi di materia attinente al contraddittorio, mirante a prevenire una sentenza “inutiliter data”, incontra il limite della formazione del giudicato interno sulla questione, purchè espresso, cioè formatosi su rapporti tra “questioni di merito” dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande od eccezioni di merito, e non implicito, cioè formatosi sui rapporti tra “questioni di merito” e “questioni pregiudiziali” o “preliminari di rito o merito”, sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica.

Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 2.10.2018, n. 23947