Verbale di polizia relativo al sinistro e potere di richiedere d’ufficio alla P.A. informazioni su atti e documenti da acquisire: ambito di applicazione

L’esercizio del potere, previsto dall’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo che pure rientra nella discrezionalità del giudice, non può risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio a suo carico, con la conseguenza che tale potere può essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’Amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attività da essa svolta. In particolare, la norma non può trovare applicazione per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte è in condizioni di produrre, come nel caso del verbale di polizia relativo alle modalità di un incidente stradale, che ciascun interessato può direttamente acquisire dai competenti organi, a norma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 11, comma 4.

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.10.2017, n. 23941