Verbale di contestazione di violazione di norme del codice della strada, rigetto del ricorso, titolo esecutivo

La sentenza con cui viene rigettato il ricorso di cui all’art. 203 C.d.S. costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino l’importo della cauzione prestata all’atto del deposito del ricorso. Dunque, respinto il ricorso  avverso il verbale di contestazione di violazione di norme del codice della strada, il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza di rigetto e non dal verbale di accertamento. La p.a., pertanto, non può agire esecutivamente vantando un titolo costituito non dalla sentenza conclusiva del giudizio di opposizione ma dal verbale opposto e mai utilizzato esecutivamente in corso di causa [Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 6.10.2014, n. 20983].

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