Veranda sull’attico, azione per l’eliminazione: diritto reale, mutamento del titolo in base al quale si chiede tutela del diritto assoluto, no preclusioni e oneri; legittimazione attiva del condominio

I diritti assoluti – reali o di “status” – si identificano in sé e non in base alla loro fonte, come invece accade per i diritti obbligatori; pertanto l’attore può mutare il titolo – atto o fatto, derivativo o costitutivo – in base al quale chiede la tutela del diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni (artt. 183, 189 e 345 c.p.c.) e oneri (art. 292 c.p.c.) della modifica della causa petendi; nè sussiste violazione del principio della domanda (art. 112 c.p.c.) se il giudice accoglie il petitum in base ad un titolo diverso da quello invocato; nel caso di specie il giudice afferma che solo in comparsa conclusionale l’attore evocava l’art. 9 del regolamento condominiale che vieta ogni sopraelevazione in deroga all’art. 1127 c.c., per tale dovendosi intendere anche il caso ricorrente della veranda a copertura del superattico (non occorre cioè, per la sua configurazione, la realizzazione di un nuovo piano ma anche una fabbrica che implichi un aumento di volumetria accompagnata da un innalzamento del limite superiore dell’edificio: dalla terrazza alla copertura della veranda), ma, come rilevato dalla sua difesa, quello che fonda la domanda è un diritto reale e quindi un diritto c.d. autonomo e non eterodeterminato: si identifica quindi l’azione proposta solo avendo riguardo al contenuto del diritto, prescindendo dal titolo, con la conseguenza che il suo rilievo integra una mera difesa e non una eccezione in senso stretto; il giudice quindi avrebbe finanche potuto rilevarla d’ufficio, senza violare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato

L’amministratore è legittimato, senza necessità di autorizzazione dell’assemblea dei condomini, ad instaurare il giudizio per la demolizione della sopraelevazione dell’ultimo piano dell’edificio, costruita dal condomino alterandone l’estetica della facciata, perché tale atto, diretto a conservare l’esistenza delle parti comuni condominiali, rientra fra quelli conservativi dei diritti di cui all’art. 1130, n. 4, c.c.

 

 

Tribunale di Taranto, sezione seconda, sentenza del 18.9.2019, n. 2237 (dott. Claudio Casarano)