Velina al posto dell’originale della citazione: ecco la pronuncia delle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite (a seguito dell’ordinanza di rimessione n. 25529/2015), definendo questione di massima, hanno stabilito che la costituzione dell’appellante avvenuta tramite deposito di una “velina” in luogo dell’originale della citazione non determina l’improcedibilità dell’appello, ma una nullità che l’appellante può sanare fino alla prima udienza di trattazione, senza di che la nullità stessa si consolida e l’appello diviene improcedibile.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 5.8.2016, n. 16598