Vanno rappresentate all’assistito tutte le questioni di fatto e di diritto ostative produttive del rischio di effetti dannosi

Nell’esecuzione del contratto d’opera professionale l’avvocato è tenuto a mantenere una diligenza commisurata al tipo di prestazione richiestagli. Tale diligenza comporta anche l’onere di assolvere ai doveri di sollecitazione e informazione del cliente, ai quali l’avvocato deve ottemperare rappresentando al proprio assistito tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi.

Tribunale di Bari, sentenza del 27.7.2018