Valutazione delle prove e discrezionalità

In tema di accertamento dei fatti storici allegati dalle parti a sostegno delle rispettive pretese, i vizi motivazionali deducibili con il ricorso per cassazione non possono consistere nella circostanza che la valutazione delle prove sia stata effettuata dal giudice in senso difforme da quello preteso dalla parte, perchè a norma dell’art. 116 c.p.c. , rientra nel potere discrezionale – e come tale insindacabile – del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, apprezzare all’uopo le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti, con l’unico l ..........

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