Valutazione delle prove, apprezzamento discrezionale, valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ragionamento probatorio ragionevole e plausibile

La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio di avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo (vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito ..........

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