Valido l’accollo interno

Pur non essendo espressamente disciplinato dall’art. 1273 c.c., l’accollo interno è una schema negoziale lecito con cui gli accollanti si impegnano a tenere indenne il debitore accollato, senza assumere la veste di debitori nel rapporto esterno con il creditore. Nel sistema dell’art. 1273 c.c., il quale costruisce l’ipotesi di accollo a efficacia esterna come vero e proprio contratto a favore di terzo, l’adesione all’accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione. Nell’ipotesi invece di accollo cd. semplice o interno, non disciplinata dall’art. 1273 c.c., il negozio non importa una modificazione soggettiva dell’originaria obbligazione, e determina l’assunzione del debito in senso puramente economico, sicché si traduce nell’assunzione di un’obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l’assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito [Tribunale di Trani, sentenza del 23.10.2015].

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