Vaglia ed offerta non formale del debitore: per escludere la responsabilità per ritardo, deve essere seria, tempestiva e completa

L’offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell’art. 1220 cod. civ., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell’effettiva introduzione dell’oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall’art. 1182 cod. civ., per l’adempimento dell’obbligazione, in modo che quest’ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.2.2014, n. 3023].

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