Utilizzo di campioni biologici al fine dell’accertamento del rapporto di filiazione da parte del CTU: quando è necessaria la presenza dei consulenti di parte?

In tema di utilizzo di campioni biologici al fine dell’accertamento del rapporto di filiazione tra due soggetti, avvenuta da parte del consulente tecnico d’ufficio l’acquisizione dei dati, vale a dire il prelievo dei campioni biologici, in presenza dei consulenti di parte, va osservato che la successiva attività di elaborazione non può ricondursi alle attività alle quali gli stessi hanno diritto di assistere. Difatti, in materia di consulenza tecnica, non rientrano fra le vere e proprie operazioni tecniche per le quali e previsto l’intervento delle parti le attività meramente valutative che il consulente compie allo scopo di enucleare e coordinare, sulla base dei dati acquisiti, gli elementi di giudizio [Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.12.2014, n. 26276].

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