Uso illegittimo di una prova, responsabilità processuale: il risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. va chiesto nel processo in cui la condotta è stata tenuta

L’art. 96 c.p.c. è inteso da questa corte in termini ampi, comprensivi di ogni condotta processualmente illecita, con la conseguenza che il risarcimento dei danni causati da una tale illegittima condotta processuale va chiesto nel processo in cui quella condotta è stata tenuta, e non attraverso autonoma azione, salvo che la proposizione in quel giudizio sia stata preclusa per l’evoluzione propria dello specifico processo da cui detta responsabilità è scaturita, ovvero per ragioni non dipendenti dalla inerzia della parte, o che il ricorrente non dimostri un interesse specifico a proporre separatamente la domanda di risarcimento, quindi un interesse diverso da quello che poteva essere fatto valere nel giudizio in cui la responsabilità processuale si è concretizzata (la SC – premesso che la ricorrente lamenta un danno derivante da uso illegittimo di un certificato penale, in un altro e diverso procedimento, ossia lamenta un danno derivante da una scorretta, se non illegittima, condotta processuale della controparte compiutasi in altro e diverso procedimento civile – afferma che la domanda di risarcimento del danno, avendo titolo in una condotta processuale della controparte andava proposta in quel giudizio, ed è pertanto oggi inammissibile).

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 25.2.2020, n. 5097