Una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, ogni ricorso successivo al primo si converte in incidentale.

Va confermato che, per il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale. Tuttavia, quando tale ricorso abbia contenuto adesivo rispetto a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo) di cui al combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall’art. 325 c.p.c., per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d’impugnazione incidentale [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 30.10.2014, n. 23066].

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