Tutela possessoria, requisiti sufficienti e necessari

La tutela possessoria è assicurata dall’ordinamento giuridico per evitare il ricorso dei soggetti allo strumento della ragion fattasi e, in funzione di tale sua finalità, il diritto alla conservazione del possesso contro gli atti di spoglio o di molestia è garantito, in presenza delle condizioni richieste per l’esercizio delle singole azioni, a prescindere dall’esistenza, ovvero anche dalla sola prospettazione, di un titolo che lo legittimi o che, in qualunque modo, lo giustifichi. Pertanto, sufficienti e necessari all’ammissibilità ed al riconoscimento della fondatezza delle azioni medesime, in quanto dirette a salvaguardare soltanto una relazione di fatto di un soggetto con una cosa, sono la deduzione e l’accertamento, rispettivamente, di un durevole, volontario e consapevole svolgimento da parte del ricorrente, al momento dello spoglio o della turbativa, di un utilizzo del bene che abbia i caratteri esteriori di quello spettante al titolare di un diritto reale. Ai fini della sua tutela, inoltre, non occorre che il possesso abbia i requisiti richiesti per l’usucapione o si esplichi in continui e concreti atti di utilizzo del bene ed essendo l’animus possidenti normalmente insito e manifestato dall’esercizio del potere di fatto sulla cosa, spetta a chi contesta il possesso provare l’esistenza di atti di tolleranza [Tribunale di Milano, sezione quarta, sentenza del 5.6.2015, n. 6963].

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