Tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali e non tributarie, contribuente, opposizione all’esecuzione per fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo

Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede per il contribuente la possibilità, tra l’altro, di proporre opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l’intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.). Si tratta di opposizione non soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell’esecuzione.

 

Tribunale di Roma, sentenza del 16.10.2019