Tutela cautelare per illegittima trascrizione della domanda giudiziale e misure di coercizione indiretta
E’ illegittima la trascrizione della domanda di risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della parte promittente venditrice proposta dalla parte promissaria acquirente nel giudizio di merito (nella specie, trascritta sul bene immobile oggetto di contratto preliminare), non rientrando tale trascrizione fra le ipotesi tassative disciplinate agli artt. 2652 e 2653 c.c.
In caso di illegittima trascrizione di una domanda giudiziale, è ammissibile la tutela cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. volta ad ottenere dal giudice un ordine, diretto alla parte attrice autrice della illegittima trascrizione, affinché provveda, entro il termine fissato dal giudice (nella specie di giorni cinque dalla comunicazione del provvedimento), a prestare il consenso, innanzi a notaio di propria fiducia, sostenendo ogni costo e compiendo ogni ulteriore adempimento a tal fine necessario, alla cancellazione della trascrizione illegittima.
Con il provvedimento art. 700 c.p.c. di condanna alla cancellazione di una trascrizione illegittima di domanda giudiziale il giudice può fissare a norma dell’art. 614- bis c.p.c., su richiesta della parte ricorrente, una somma di denaro giornaliera (nella specie di euro 100,00) dovuta dall’obbligato per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato per l’esecuzione del provvedimento.
Tribunale di Roma, ordinanza del 24.2.2022 (fonte: ilCaso.it) [con nota di CERRATO]