Tutela cautelare, ordinanza di rigetto, novità in presenza delle quali può essere riproposta l’istanza, ragioni riguardanti il periculum in mora

L’art. 669-septies c.p.c. nel prevedere che “l’ordinanza di rigetto non preclude la ripropostone dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti nelle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto”, individua le novità in presenza delle quali può essere riproposta l’istanza, fra le quale vanno ricomprese le allegazioni, nel nuovo ricorso, di ragioni di fatto o di diritto riguardanti non solo il fumus boni juris, ma anche il periculum in mora, non proposte a sostegno del precedente ricorso.   Tribunale di Milano, sezione sesta, 11.11.2015 CondividiPost correlati:Ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazi ..........

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