Tribunali delle acque pubbliche, comunicazione della sentenza a mezzo PEC: decorso del termine per appello e ricorso per cassazione

 Va confermato che quanto all’appello avverso le sentenze dei tribunali regionali delle acque pubbliche, la comunicazione della sentenza, quand’anche a mezzo posta elettronica certificata, ma in quanto ne contenga anche il dispositivo per intero, è idonea – essendo venuto meno da ancor più tempo ogni approdo ermeneutico sulla rilevanza anche a quei fini della registrazione della sentenza e della successiva ulteriore comunicazione del dispositivo prevista dalla legge speciale – a fare decorrere il termine per l’impugnazione previsto dal primo comma dell’art. 189 del r.d. 1775/1933 in relazione alla notificazione prevista dal terzo comma del precedente art. 183. Ciò posto, non si ha ragione di un trattamento differenziato per la proposizione del ricorso per cassazione rispetto alle conclusioni raggiunte per la proposizione dell’appello: sicché deve concludersi che pure ai fini del decorso del termine speciale per proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche (che è di soli quarantacinque giorni in virtù del dimezzamento di quello previsto dalla norma del codice di rito vigente per il ricorso per cassazione al tempo dell’entrata in vigore del testo unico delle acque pubbliche) rileva la comunicazione ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ., con qualunque mezzo avvenuta e quindi finanche ove eseguita – se ed in quanto concretamente operativa – con posta elettronica certificata, del testo integrale del dispositivo della sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 4.2.2020, n. 2502