Trasferimento nel corso del processo del diritto controverso per atto fra vivi a titolo particolare: quali conseguenze?

Ai sensi dell’art. 111 c.p.c., il trasferimento nel corso del processo del diritto controverso per atto fra vivi a titolo particolare comporta la prosecuzione del processo fra le parti originarie. Ciò posto, il successore a titolo particolare ben può vantare una possibilità di intervento nel giudizio già instaurato, senza peraltro poter mai assumere la qualifica di litisconsorte necessario.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 12.11.2015, n. 23116