Trasferimento del domiciliatario: quando il mancato perfezionamento della notifica è imputabile al notificante?

Nel caso di trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fini di stabilire se il mancato perfezionamento sia o meno imputabile al notificante, vanno distinte due ipotesi, a seconda che il difensore presso cui viene effettuata la notifica eserciti o meno la sua attività professionale nel circondario del Tribunale in cui si svolge la controversia. Nel caso in cui il difensore della parte destinataria della notifica svolga le sue funzioni nello stesso circondario del tribunale cui egli sia professionalmente assegnato, è onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata l’indicazione, nella richiesta di notificazione, di un indirizzo diverso, ancorchè eventualmente corrispondente all’indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio e non seguita da comunicazione, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento. La soluzione è opposta, dovendo ritenersi non imputabile al notificante il mancato perfezionamento, allorquando il difensore svolga le sue funzioni in un altro circondario ed abbia proceduto all’elezione di domicilio ai sensi della legge professionale.

 

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 11.6.2018, n. 15056