Trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare: l’acquirente del diritto controverso può spiegare intervenuto volontario, ma non è litisconsorte necessario

Poichè in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie (art. 111 cod. proc. civ.), sono ininfluenti le vicende attinenti a posizioni giuridiche attive o passive successive all’inizio della controversia stessa. Ne deriva che l’acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare intervenuto volontario ex art. 111 cod. proc. civ., non diviene litisconsorte necessario e che è validamente emessa la sentenza che non abbia disposto nei suoi confronti l’integrazione del contraddittorio.

 

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 19.10.2015, n. 21124