Trasferimento del diritto controverso a titolo particolare: intervento nel processo del cessionario ed estromissione del cedente

In base all’art. 111, primo comma, c.p.c., se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie e il cessionario può intervenire (terzo comma), mantenendo detta veste processuale di interventore, salvo che nel caso di espressa estromissione del cedente, il quale, qualora non estromesso, conserva la piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario, quand’anche quest’ultimo sia intervenuto in giudizio. Perché si abbia l’estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le altre parti, non potendo di per sé l’intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l’estromissione del cedente.

Tribunale di Roma, sentenza del 10.9.2020, n. 12154