Translatio iudicii conseguente a una pronuncia declinatoria della giurisdizione, proposizione d’ufficio del conflitto di giurisdizione, disciplina applicabile

Posto che  La L. n. 69 del 2009, art. 59, comma 3, istituendo, nel quadro di una disciplina normativa della translatio iudicii conseguente a una pronuncia declinatoria della giurisdizione, l’istituto della proposizione d’ufficio del conflitto di giurisdizione, non ha dettato le relative regole del procedimento, va confermato che “la lacuna è agevolmente colmabile facendo riferimento in via analogica alla disciplina dei conflitto di competenza di cui all’art. 45 c.p.c. e, con riferimento specifico al regolamento d’ufficio richiesto con ordinanza fuori udienza dal giudice che solleva il conflitto, al successivo art. 47 c.p.c., comma 5, secondo cui: “Le parti, alle quali è .. comunicata l’ordinanza del giudice, possono, nei venti giorni successivi, depositare nella cancelleria della Corte scritture difensive e documenti”; con la conseguenza che, in caso di conflitto, tanto di competenza che di giurisdizione, ai fini della instaurazione dei contraddittorio in sede di cassazione, elemento fondamentale è la comunicazione alle parti di detta ordinanza. Al riguardo, in mancanza di diverse precisazioni da parte della legge, che si limita a presupporre la comunicazione dell’ordinanza, trovano applicazione le regole ordinarie sulla comunicazione alle parti costituite delle ordinanze non pronunciate in udienza (art. 136 c.p.c. e art. 176 c.p.c., comma 2).

 

Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza del 30.9.2015, n. 19455