Testimonianza, violazione del contraddittorio, rilievo d’ufficio della nullità e rinnovo della prova: cosa accade se il teste non si presenta e la parte non chiede il rinvio dell’escussione?

Qualora il giudice si accorga della nullità della prova testimoniale per violazione del contraddittorio – principio intimamente connesso sia con la regola dell’uguaglianza affermata dall’art. 3 Cost., sia con il diritto di difesa, che, dichiarato dall’art. 24 Cost., comma 2, “inviolabile in ogni stato e grado del giudizio”, esige che il contraddittorio si realizzi durante tutto lo svolgimento del processo e determina il potere-dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità dell’atto in violazione di detto principio – correttamente va disposto il rinnovo della prova nulla. In tale ipotesi, qualora alle udienze successive né il teste si presenti, né la parte chieda di poterne rinviare l’escussione (provando di averlo debitamente citato onde non incorrere nella relativa decadenza), ma anzi chieda la precisazione delle conclusioni, correttamente il giudice non deve esaminare le dichiarazioni nulle in questione e, quindi, inutilizzabili.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.5.2016, n. 10401