Testimonianza, verifica in ordine all’attendibilità del teste, elementi di natura oggettiva e di carattere soggettivo

In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all’attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (nella specie, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni testimoniali non presentino quegli elementi di natura oggettiva e soggettiva tali da ritenere siffatte dichiarazioni pienamente attendibili; difatti, sebbene i testi abbiano confermato la verificazione del sinistro, tanto non basta a ritenere lo stesso provato, atteso che le dichiarazioni presentano, in più parti, elementi di eterogeneità risultando tra loro contradditorie).

Tribunale di Lecce, sentenza del 17.3.2022, n. 740