Testimonianza, obbligo di specificare i fatti in articoli separati, violazione, inammissibilità del mezzo istruttorio

In tema di prova per testimoni, la disposizione dell’art. 244 c.p.c., con la quale è imposto alla parte di specificare i fatti da dedurre a prova in articoli separati, ha il duplice scopo di consentire all’avversario dì formulare i capitoli di prova contraria indicando i propri testimoni e di dare modo al giudice di valutare se la prova richiesta sia concludente e pertinente; specie in relazione a tale ultimo scopo, la norma in questione deve considerarsi di carattere cogente, sicché la sua inosservanza, da parte dì chi propone la prova, determina l’inammissibilità del mezzo istruttorio che, ove erroneamente ammesso ed espletato, non potrà essere tenuto in considerazione dal giudice (nella specie, il giudice osserva che le scarne e generiche allegazioni di cui al ricorso portano, in sé, ad escludere che il lavoratore sia stato vittima di qualsivoglia condotta di natura persecutoria o ostile da parte del datore di lavoro).

Tribunale di Roma, sezione terza lavoro, sentenza del 16.12.2021, n. 8735