Testimonianza: la domanda a chiarimenti non ha funzione di supplenza rispetto all’onere probatorio a carico delle parti

La domanda a chiarimenti non svolge e non deve svolgere una funzione di supplenza rispetto all’onere probatorio a carico delle parti ma ha solo la funzione di meglio chiarire, appunto, innanzi tutto al giudice che poi dovrà pronunciarsi, come si è effettivamente svolto un determinato fatto che sia oggetto del capitolo di prova che sta sottoponendo al teste (o alla parte in sede di interrogatorio formale). Detto ciò, se la prova testimoniale ammessa non contiene un capitolo su un determinato fatto decisivo, perché costitutivo della pretesa, o perché determinante per completare la fattispecie, non si ha ragione di pretendere che il giudice con la domanda a chiarimenti introduca un fatto che non è nel capitolo, perché verrebbe in tal modo a supplire ad una deficienza probatoria della parte, e a squilibrare la parità delle “armi” che il rispetto del contraddittorio tende ad assicurare [Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 21.9.2015, n. 18481].