Terzo detentore qualificato dell’immobile sottoposto a rilascio: opposizione all’esecuzione

La tutela del terzo detentore qualificato dell’immobile trasferito forzosamente che invoca l’opponibilità del proprio titolo all’acquirente deve realizzarsi mediante l’opposizione ex art. 615 c.p.c. Infatti nell’esecuzione forzata diretta non è ammessa l’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., sicchè il terzo detentore dell’immobile sottoposto a rilascio deve ritenersi legittimato a proporre opposizione all’esecuzione ove voglia porre in discussione il diritto del creditore di esperire l’azione esecutiva in pregiudizio del suo anteriore diritto di godimento sul bene. A tutela dell’eventuale prevalente suo diritto a permanere nell’immobile, al terzo, nei cui confronti l’esecuzione di fatto si rivolge, è dato il rimedio dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. per sostenere che la sua condizione di attuale detentore non è pregiudicata dalla pronuncia di rilascio a favore di altri, con la conseguenza che l’opposizione sarà accolta se risulterà provato che l’opponente detiene l’immobile in base ad un titolo autonomo e prevalente rispetto a quello in virtù del quale è stata pronunciata la sentenza di rilascio posta in esecuzione. 

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.1.2018, n. 1259