Termini processuali, principio generale della sospensione feriale, deroga, perimetrazione applicativa

In tema di sospensione feriale dei termini processuali, il carattere di eccezionalità della norma della L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 che, per i procedimenti indicati nell’art. 92 ord. giud., pone una precisa deroga al principio generale di sospensione dei termini durante il periodo feriale, comporta non solo che non possa esserne estesa l’applicazione a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente richiamate ma anche che le categorie (sempre più numerose) sottratte all’operatività della regola generale vadano intese con rigorosa interpretazione. Con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola generale della sospensione dei termini durante il periodo feriale deve essere ristretta ai soli casi in cui la sua ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti, come (e senza pretesa di esaustività) avviene per i provvedimenti che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, di contenuto corrispondente alle sentenze pronunciate in materia di interdizione ed inabilitazione (a norma degli arti. 712 e seguenti, cod. civ., espressamente richiamati dal primo comma dell’art. 720-bis), non anche ai provvedimenti a carattere gestorio come, ad esempio, quello in tema di rimozione e sostituzione ad opera del giudice tutelare di un amministratore di sostegno.

 

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 13.1.2017, n. 784