Termini ordinatori e perentori, differenza; termine ordinatorio non prorogato, scadenza, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio

Va ribadito il principio per cui la differenza tra termini “ordinatori” e termini “perentori” risiede nella prorogabilità o meno dei primi, perché mentre i termini perentori non possono in alcun caso “essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti” (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d’ufficio, sempre però “prima della scadenza” (art. 154 c.p.c.). Pertanto, una volta scaduto il termine ordinatorio senza che sia stata richiesta e ottenuta una proroga si determinano, per il venir meno del potere di compiere l’atto, conseguenze analoghe a quelle ricollegabili al decorso del termine perentorio.

 

Tribunale di Bari, sentenza del 28.1.2019