Termini a ritroso: si contano così

L’art. 155, c.p.c., quarto comma, si applica solo ai termini a decorrenza successiva e non ai termini processuali che devono computarsi a ritroso. L’art. 155, comma 5, c.p.c. (introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. f, della L. n. 263 del 2005), diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, opera con esclusivo riguardo ai termini a decorrenza successiva e non anche per quelli che si computano “a ritroso”, con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività, in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio con le esigenze garantite con previsione del termine medesimo. Insomma, l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività processuale (come quello di cui all’art. 166 c.p.c.) è diretta ad assicurare alla parte che subisce l’iniziativa processuale un adeguato e inderogabile margine temporale per approntare le proprie difese, sicché lo spostamento in avanti della scadenza, producendo l’abbreviazione del termine, verrebbe a pregiudicare la esigenza di un’adeguata garanzia difensiva [Tribunale di Bari, sezione terza, sentenza del 15.10.2014].

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