Termine decadenziale con efficacia retroattiva ed esecuzione dell’ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni

Non può in assoluto escludersi la legittimità di un termine decadenziale che incida su diritti quesiti, con efficacia retroattiva. In particolare, qualora la nuova norma introduca un termine di decadenza retroattivo in senso proprio, va confermato il principio di diritto in base al quale quando per l’esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all’esercizio di diritti sorti anteriormente, e alle prescrizioni ed usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Il D.L. n. 669 del 1996, art. 14, comma 1 bis, come modificato dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, lett. a), conv. con L. n. 326 del 2003, in vigore dal 25.11.2003, introduce un termine di decadenza annuale per mettere in esecuzione l’ordinanza di assegnazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni ed enti equiparati, applicabile dall’entrata in vigore della norma (25 novembre 2003). Ne consegue che esso si applichi anche in relazione alle ordinanze di assegnazione emesse prima di tale data, in relazione alle quali la procedura esecutiva deve essere iniziata, o quanto meno deve essere effettuata l’intimazione di pagamento, a mezzo della notifica del precetto, a pena di decadenza, entro un anno dal 25 novembre 2003, cioè da quando il privato, conseguita la possibilità di avere contezza della introduzione di una nuova decadenza, avrebbe potuto e dovuto attivarsi per non perdere il proprio diritto.

 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 6.6.2019, n. 15315