Tentativo di conciliazione e improcedibilità della domanda in materia di telecomunicazioni: perimetrazione applicativa

Il tentativo di conciliazione previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 2 (e della successiva delibera dell’Autorità Garante per le telecomunicazioni n. 182 del 2002) è imposto solo per le controversie che hanno fonte nel servizio di Telecomunicazione, ossia che attengono al servizio di Telecomunicazione tra fornitore ed utente. Questa delimitazione, oltre che essere imposta dalla circostanza che l’organismo di mediazione è l’Autorità per le comunicazioni, che evidentemente decide controversie che abbiano riguardo ai servizi di telecomunicazione, discende anche dalla portata letterale e dalla ratio della norma (nel caso di specie una società, dopo aver stipula ..........

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