Tempestività della costituzione del convenuto: ecco come calcolare i termini
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, a norma dell’art. 166 c.p.c., necessaria per la proposizione di domande riconvenzionali e per la chiamata in causa di un terzo, il termine di cui all’art. 166 c.p.c., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale dies a quo, non computabile per il disposto dell’art. 155, comma 1 c.p.c., il giorno prima del quale va compiuta l’attività processuale, e, dunque, il giorno dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell’art. 168 bis, comma 5, c.p.c., e quale dies ad quem, invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l’udienza stessa; qualora il giorno dell’udienza di comparizione indicato nell’atto di citazione sia festivo, deve aversi riguardo al primo giorno seguente non festivo successivo alla data fissata nella citazione, in applicazione dell’art. 155, comma 4, c.p.c.