Tempestiva costituzione del convenuto, conteggio a ritroso, periodo feriale: parentesi oltre la quale il conteggio deve proseguire fino ad esaurimento

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742 comporta la sottrazione del relativo computo dal medesimo, sicché il termine di venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione per la tempestiva costituzione da parte del convenuto con comparsa di risposta, che è necessario rispettare per la proposizione, da parte del medesimo, di domanda riconvenzionale o di chiamata di terzo, va calcolato – ove detta udienza sia indicata in una data successiva al compimento del periodo feriale, ma tale che il termine di venti giorni prima di essa cada in questo periodo – mediante un conteggio a ritroso ..........

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