Tasso di interesse moratorio e tasso soglia: possibile un raffronto per verificarne l’usurarietà? No anche in ragione della legge sulla degiurisdizionalizzazione (Legge 162/2014).
Non è possibile raffrontare il tasso di interesse moratorio con il Tasso Soglia ai fini di verificarne l’usurarietà. Il D.L. 132/2014, convertito con la Legge 10.11.2014 n. 162 (in tema di degiurisdizionalizzazione), ha introdotto un interesse legale di mora per le ipotesi in cui lo stesso non fosse stato oggetto di specifica pattuizione ad opera delle parti; tale interesse legale è stato parametrato con richiamo al tasso di interesse legale per le transazioni commerciali di cui al D.L.vo 231/2002, determinando in tal modo un tasso di interesse che per diverse tipologie contrattuali risulta essere superiore al Tasso Soglia trimestralmente rilevato dalla Banca d’Italia. Se, pertanto, si dovesse opinare per l’ammissibilità di un raffronto degli interessi moratori con il Tasso Soglia attualmente disponibile, arriveremmo alla conclusione paradossale e per evidenti ragioni non condivisibile, per cui il tasso di interesse moratorio previsto dallo stesso legislatore risulterebbe usurario per una molteplicità di contratti, con l’effetto di qualificare come illegittimo un tasso di interesse imposto dal legislatore [Tribunale di Vibo Valentia, sentenza del 22.07.2015].