Tariffa ex D.M. n. 55/2014 e liquidazione delle spese processuali del giudizio per l’equa riparazione da irragionevole durata del processo

Ai fini della liquidazione delle spese processuali, va confermato che il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato quale procedimento avente natura contenziosa, né rientra tra quelli speciali di cui alla tabelle A) e B) allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (rispettivamente voce 50, par. 7 e voce 75, par. 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata al D.M. n. 127 cit., i procedimenti in camera di consiglio ed in genere i procedimenti non contenziosi. Tale principio, relativo alla previgente tariffa di cui al D.M. n. 127 del 2004, appare applicabile anche con riguardo alla tariffa di cui al D.M. n. 55 del 2014, confermandosi che il procedimento di equa riparazione va configurato come procedimento di tipo contenzioso, ancorché destinato a svolgersi nelle forme camerali.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 14.11.2016, n. 23187