Tardiva costituzione del contumace, conseguenze

La preclusione posta dall’art. 293 c.p.c. alla costituzione in giudizio del contumace in un momento successivo all’udienza di rimessione della causa al collegio risponde ad inderogabili esigenze di coordinamento tra l’attività difensiva delle parti e l’esercizio della funzione decisoria, sicchè, una volta chiusa la suddetta udienza non è possibile, salvo che la causa, per qualsiasi ragione, ritorni alla fase istruttoria, una successiva costituzione del contumace (nella specie la SC dichiara la nullità del capo della sentenza impugnata che ha riconosciuto le spese processuali in favore del contumace, nonostante la tardività ed inammissibilità della sua costituzione in giudizio).

 

Cassazione civile, sezioni seconda, ordinanza del 10.10.2018, n. 25123