Mediazione: alle parti non può essere riconosciuto un potere di veto sulla possibilità di dare seguito alla procedura. Sì alla sanzione se non si partecipa senza alcuna ragione, anche dopo il primo incontro: la convinzione del torto altrui non è mai giustificato motivo.
Relativamente all’art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. n. 28/10,va detto che le conseguenze, anche di natura sanzionatoria,