Svolgimento dell’attività professionale durante il periodo di sospensione disciplinare

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, quand’anche in asserita buona fede, svolga attività professionale durante il periodo di sospensione. A tal fine, sono idonei a configurare la condotta illecita anche la sola accettazione del mandato professionale, trattandosi di comportamenti espressivi, di per sé soli, dell’esercizio di attività di avvocato giacché, durante il periodo di sospensione dall’esercizio della professione, l’avvocato deve astenersi dal compiere non solo gli atti strettamente giudiziali ma anche tutti quelli comunque rientranti nella attività professionale forense.

[massima ufficiale]

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, durante il periodo di sospensione disciplinare, svolga attività professionale, tra cui rientra anche la sottoscrizione per autentica della procura alle liti, quand’anche riferita ad attività per la quale non sia richiesta l’assistenza tecnica.

[massima ufficiale]

Il professionista che, sospeso disciplinarmente, non comunichi tempestivamente ai suoi clienti l’interruzione dei procedimenti in corso e la sua sopravvenuta incapacità alla difesa, a causa della predetta sanzione disciplinare, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di probità, correttezza e informazione a cui ciascun professionista è tenuto, a nulla rilevando l’eventualità che i clienti avessero comunque potuto salvaguardare i propri diritti.

[massima ufficiale]

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Giraudo), sentenza n. 56 del 16 giugno 2020 (pubbl. 23.12.2020)